Il Consiglio è un polo decisionale essenziale per l’Unione europea.
Il Consiglio adotta, il più delle volte con il Parlamento europeo, atti che incidono direttamente sulla vita dei cittadini ed hanno notevoli effetti a livello internazionale.
Il Consiglio è l’istituzione dell’Unione europea che riunisce i rappresentanti dei governi degli Stati membri, cioè i ministri di ciascuno Stato membro competenti in un determinato ambito. La composizione delle sessioni del Consiglio e la frequenza di queste ultime variano a seconda delle tematiche trattate. Ad esempio, i ministri degli Esteri si riuniscono circa una volta al mese in seno al Consiglio «Affari esteri». Analogamente, i ministri dell’Economia e delle Finanze si riuniscono una volta al mese in occasione del Consiglio che si occupa di affari economici e finanziari, denominato Consiglio Ecofin.
Vi sono dieci formazioni del Consiglio, che coprono l’insieme delle politiche dell’Unione. Il Consiglio «Affari generali», costituito in linea di massima dai ministri degli Esteri o degli Affari europei, garantisce la coerenza tra i lavori della diverse formazioni del Consiglio e prepara le riunioni del Consiglio europeo.
Compiti del Consiglio
- Adotta atti legislativi (regolamenti, direttive ecc.),il più delle volte in «codecisione» con il Parlamento europeo;
- Contribuisce al coordinamento tra le politiche degli Stati membri; come avviene, ad esempio, in materia di economia;
- Elabora la politica estera e di sicurezza comune, sulla base delle linee strategiche fissate dal Consiglio europeo;
- Conclude, a nome dell’Unione, accordi internazionali;
- Adotta, con il Parlamento europeo, il bilancio dell’Unione.
Il Consiglio come organo legislativo
Il Consiglio, insieme al Parlamento europeo, è il legislatore dell’Unione. Nella maggior parte dei casi, il Consiglio può legiferare soltanto sulla base di proposte che gli sono presentate dalla Commissione europea. Può chiedere alla Commissione di presentargli proposte idonee di ogni genere. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è pure possibile invitare la Commissione a presentare una proposta con una petizione firmata da un milione di cittadini. Si tratta del diritto di iniziativa dei cittadini.
Il numero dei voti che ciascuno Stato membro può esprimere è stabilito dai trattati. I trattati definiscono inoltre i casi in cui sono richieste maggioranza semplice, maggioranza qualificata oppure unanimità.
Il Consiglio si riunisce in pubblico quando delibera e vota su una proposta di atto legislativo o quando si svolge un dibattito generale. È possibile seguire questi lavori in tempo reale sul sito internet del Consiglio (video.consilium.europa.eu) e vedere, ad esempio, come il ministro del vostro paese esprime la posizione di quest’ultimo. La documentazione scritta a disposizione dei ministri è ugualmente accessibile a tutti.
Invece i dibattiti su materie non legislative, come ad esempio nell’ambito degli affari esteri, non sono aperti al pubblico. Tuttavia, alle sessioni del Consiglio fa sempre seguito una conferenza stampa e un comunicato in cui si chiariscono le decisioni adottate.
È raggiunta la maggioranza qualificata se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
- La maggioranza degli Stati membri approva (in alcuni casi una maggioranza di due terzi);
- Vengono espressi come minimo260 voti a favore della proposta, su un totale di 352 voti.
Inoltre, ogni Stato membro può chiedere la conferma che i voti a favore rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione. Se così non dovesse essere, la decisione non è adottata.
| Distribuzione dei voti per Stato membro |
| Germania, Francia, Italia, Regno Unito |
29 |
| Spagna, Polonia |
27 |
| Romania |
14 |
| Paesi Bassi |
13 |
| Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Portogallo |
12 |
| Austria, Bulgaria, Svezia |
10 |
| Croazia, Danimarca, Irlanda, Lituania, Repubblica slovacca, Finlandia |
7 |
| Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia |
4 |
| Malta |
3 |
| TOTALE |
352 |

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calcolatrice dei voti per una simulazione delle diverse tipologie di votazione e i relativi risultati.
La presidenza del Consiglio
Ordine di rotazione della Presidenza
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1º gennaio 2007 relativa all'ordine dell'esercizio della presidenza del Consiglio
Per saperne di più

Il Consiglio viene presieduto a turno da ciascuno dei 28 Stati membri dell’Unione per un periodo di sei mesi. Durante questo semestre, la presidenza dirige le riunioni ad ogni livello, propone orientamenti ed elabora i compromessi necessari all’adozione di decisioni da parte del Consiglio.
Per promuovere la continuità dei lavori del Consiglio, le presidenze semestrali collaborano strettamente a gruppi di tre. Il «trio» di presidenze elabora un programma comune di attività del Consiglio per un periodo di 18 mesi.
Soltanto una formazione del Consiglio non è presieduta dalla presidenza semestrale: il Consiglio «Affari esteri» che, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è presieduto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Questa carica è ricoperta, dal 1º dicembre 2009, dalla sig.ra Catherine Ashton. Circa una ventina di gruppi di lavoro nel settore degli affari esteri sono presieduti anch’essi da un presidente fisso, nominato dall’alto rappresentante.